Cos'è la ricerca e selezione del personale?

La ricerca e selezione del personale è il servizio che viene utilizzato dalle aziende in cerca di personale con la finalità di integrarle all’interno del loro organico.

Easy Work si occupa dell’analisi del fabbisogno aziendale, dell’attivazione dei canali di selezione, dello screening dei curricula, dei colloqui conoscitivi e dell’organizzazione delle interviste presso il cliente. Accompagniamo i clienti in tutto il processo sino alla negoziazione delle condizioni contrattuali.

Vantaggi per i clienti

  • accesso ad un ampio bacino di candidati

  • ottimizzazione delle tempistiche di selezione

  • ricezione di cv in linea con le proprie esigenze

  • confronto costante con esperti recruiter

Vantaggi per i collaboratori

  • possibilità di trovare un’occupazione stabile

  • disponibilità di un range vario di offerte di lavoro

  • rispetto delle norme GDPR

  • professionalità nella gestione della candidatura

Ricerca e selezione del personale: domande frequenti

Il servizio di ricerca e selezione ha un costo per l’azienda utilizzatrice del servizio ma non per il candidato.

Di seguito il link per il video tutorial sui consigli per redigere un curriculum vitae efficace.

Durante il periodo di prova la legge prevede un termine di disdetta di sette giorni (giorni di calendario e non giorni lavorativi). La disdetta può essere data per qualsiasi giorno, e non solo per la fine della settimana lavorativa, a meno che non sia stato convenuto altrimenti per contratto (art. 335b CO). La disdetta del periodo di prova deve pervenire alla controparte prima del termine del periodo di prova. La scadenza del termine di disdetta può tuttavia cadere anche in un giorno dopo la scadenza del periodo di prova.

Il termine di disdetta speciale per il periodo di prova può essere ridotto, escluso o prorogato per accordo scritto, CNL o CCL.

Ai sensi della legge è considerato periodo di prova il primo mese di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il periodo di prova può essere contrattualmente escluso o prorogato fino a un massimo di tre mesi per accordo scritto, CCL o CNL. Anche se è convenuto un periodo di prova più lungo, sono considerati periodo di prova unicamente i primi tre mesi. Il periodo di prova deve avere la stessa durata per il datore di lavoro e il lavoratore.

In caso di effettiva riduzione in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il periodo di prova è tuttavia prolungato di un periodo equivalente. La proroga del periodo di prova in seguito a malattia può anche andare oltre la durata massima di tre mesi.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la legge non prevede alcun periodo di prova. Le parti possono comunque convenire contrattualmente un periodo di prova.

Esistono due tipi di certificati: l’attestato di lavoro completo e l’attestato parziale o conferma del lavoro. L’attestato di lavoro completo fornisce informazioni sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore. L’attestato di lavoro parziale o conferma del lavoro si limita invece a informazioni sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro un certificato di lavoro in qualsiasi momento. Il termine di prescrizione è di 10 anni e decorre a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro